- Informazioni generali
COS'È
L'Amministrazione di sostegno è una misura di protezione destinata alle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: anziani, malati, disabili e soggetti affetti da dipendenze.
La durata dell'Amministrazione di sostegno può essere temporanea o permanente in relazione alle condizioni dell'interessato "beneficiario".
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 404 e segg. del codice civile e la legge regionale del FVG n. 19/2010 e successivo regolamento di attuazione.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Nota bene:
Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.
DOVE SI RICHIEDE
L’apertura dell’amministrazione di sostegno si richiede al giudice tutelare del luogo ove ha la residenza o il domicilio il beneficiario.
L’Ufficio del Giudice Tutelare si trova al piano terra del Tribunale di Vercelli (Piazza Amedeo IX n. 2) cancelleria Volontaria Giurisdizione ed è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione; è esente da contributo unificato; deve essere accompagnato dalla ricevuta di pagamento telematica pari a euro 27,00.
Il ricorso deve essere presentato dal ricorrente di persona o da una persona da lui delegata. In quest’ultimo caso la persona che materialmente presenta il ricorso deve depositare una copia del documento del delegante.
Il ricorso può inoltre essere presentato anche tramite un difensore.
Il ricorso deve contenere necessariamente i seguenti elementi:
IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO DOMICILIARE DEL G.T., OCCORRE ALLEGARE CERTIFICATO DI ASSOLUTA INTRASPORTABILITA’ (neanche in autoambulanza).
Al momento del deposito in cancelleria volontaria giurisdizione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno verrà comunicato al depositante il numero del fascicolo, che consente di verificare in ogni momento lo stato della pratica.
TEMPI
Al momento del deposito verrà comunicato immediatamente il numero di ruolo generale della procedura. In tempi brevi il ricorso verrà inoltrato al giudice per la fissazione dell’udienza.
COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO
Il giudice tutelare incaricato della trattazione del procedimento emetterà un decreto con cui stabilisce la data dell’udienza di comparizione davanti a lui; dopo circa 10 giorni dal deposito del ricorso sarà quindi necessario richiedere le copie del ricorso/richiesta nomina amministratore di sostegno e del decreto di fissazione udienza al fine di eseguire le comunicazioni del decreto e del ricorso come disposte dal Giudice Tutelare al beneficando, a cura del richiedente.
Il ricorrente dovrà inoltre spedire alle persone specificatamente indicate dal G.T., mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso che indichi la presentazione di ricorso volto alla nomina di amministratore di sostegno del beneficiario e la data di udienza, da esibire poi al giudice unitamente alla ricevuta di ritorno; in alternativa è possibile produrre la dichiarazione scritta e firmata di adesione al ricorso dei parenti accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento.
La cancelleria provvederà invece a dare comunicazione all’Ufficio del Pubblico Ministero.
All’udienza fissata, il/i richiedente/i e gli eventuali parenti o affini interessati e le cui informazioni possano essere rilevanti, dovranno comparire, all’orario indicato, davanti al giudice tutelare designato in Tribunale. Il giudice procederà ad assumere informazioni dai parenti presenti e ad ascoltare il beneficiario. Tali informazioni sono essenziali al fine di permettere l’emissione di un provvedimento quanto più possibile adeguato al caso di specie, evitando successive modifiche e integrazioni.
L’esame diretto del beneficiario da parte del giudice è sempre necessario per legge, anche per tenere conto delle sue esigenze e dei suoi bisogni.
All’esito, salvo il potere del giudice di disporre altri accertamenti istruttori di carattere medico, socio-ambientale, patrimoniale o altro, sarà emesso un decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno con nomina dell’amministratore, il quale dovrà comparire (egli soltanto) davanti al giudice per prestare il giuramento previsto dalla legge. Da quel momento sarà nel pieno possesso delle sue funzioni.
COSTI
La procedura di amministrazione di sostegno è esente da contributo unificato. I ricorso e le successive richieste/istanze, con esclusione del rendiconto annuale, sono soggette esclusivamente a: