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Amministrazione di sostegno

- Informazioni generali

COS'È 

L'Amministrazione di sostegno è una misura di protezione destinata alle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: anziani, malati, disabili e soggetti affetti da dipendenze.

La durata dell'Amministrazione di sostegno può essere temporanea o permanente in relazione alle condizioni dell'interessato "beneficiario".

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt.  404 e segg. del codice civile e la legge regionale del FVG n. 19/2010 e successivo regolamento di attuazione.

 

CHI PUÒ RICHIEDERLO

  • Lo stesso beneficiario.
  • Coniuge, parenti entro il quarto grado.
  • Affini entro il secondo grado.
  • Persona stabilmente convivente.
  • Tutore o curatore.
  • Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario (si precisa che gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno): in tal caso è opportuno che la richiesta sia formulata all’Ufficio del PM che si occuperà dell’istruzione della pratica.
  • Pubblico ministero

Nota bene: 

Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.

 

DOVE SI RICHIEDE

L’apertura dell’amministrazione di sostegno si richiede al giudice tutelare del luogo ove ha la residenza o il domicilio il beneficiario.

L’Ufficio del Giudice Tutelare si trova al piano terra del Tribunale di Vercelli (Piazza Amedeo IX n. 2) cancelleria Volontaria Giurisdizione ed è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

 

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione; è esente da contributo unificato; deve essere accompagnato dalla ricevuta di pagamento telematica pari a euro 27,00.

Il ricorso deve essere presentato dal ricorrente di persona o da una persona da lui delegata. In quest’ultimo caso la persona che materialmente presenta il ricorso deve depositare una copia del documento del delegante. 

Il ricorso può inoltre essere presentato anche tramite un difensore.

Il ricorso deve contenere necessariamente i seguenti elementi:

  • Generalità complete del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o dimora attuale, codice fiscale)
  • Numero di telefono e recapito mail (obbligatorio) per le comunicazioni di cancelleria del ricorrente/richiedente l’amministrazione di sostegno.
  • Al ricorso vanno allegati: estratto integrale dell’atto di nascita del beneficiario (o copia dell’atto di nascita). stato di famiglia del beneficiario, copia di carta di identità del ricorrente.
  • Recapiti, anche telefonici, del ricorrente, indicazione di quale sia l’atteggiamento del futuro beneficiario (consenziente, ostile, indifferente alla misura dell’amministrazione, ove eventualmente già avvisato), l’esistenza di eventuali discordie tra i congiunti, in generale ed in particolare con riferimento alla procedura di amministrazione di sostegno.
  • Ragioni della richiesta. Occorre a tal proposito allegare (in copia) la documentazione medica specialistica, proveniente dai servizi sanitari pubblici, che attesti l’infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
  • Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente). La sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso ed esonera dalla necessità di effettuare nei loro confronti notifiche o ulteriori avvisi.
  • Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario, nonché indicazione dei mezzi di sussistenza e del patrimonio dello stesso, con le relative rendite (mediante deposito di visure catastali relativi a beni immobili, cedolini di redditi, pensioni - anche di reversibilità – riconosciute al beneficiando, rendite, saldo dei conti correnti, titoli etc).
  • Indicazione degli atti da compiere nell’interesse del beneficiario (ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi; rapporti con il fisco etc.).
  • Indicazione delle principali spese e dei principali bisogni del beneficiario onde prevedere, al momento dell’emissione del decreto, un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli.
  • Accettazione, da parte della persona indicata come amministratore di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare.

IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO DOMICILIARE DEL G.T., OCCORRE ALLEGARE CERTIFICATO DI ASSOLUTA INTRASPORTABILITA’ (neanche in autoambulanza).

  • Al ricorso deve infine essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente con indicazione del nominativo e della residenza del coniuge, dei parenti entro il IV grado e degli affini entro il II grado del beneficiario, ove conosciuti.

Al momento del deposito in cancelleria volontaria giurisdizione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno verrà comunicato al depositante il numero del fascicolo, che consente di verificare in ogni momento lo stato della pratica.

 

TEMPI

Al momento del deposito verrà comunicato immediatamente il numero di ruolo generale della procedura. In tempi brevi il ricorso verrà inoltrato al giudice per la fissazione dell’udienza.

 

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

Il giudice tutelare incaricato della trattazione del procedimento emetterà un decreto con cui stabilisce la data dell’udienza di comparizione davanti a lui; dopo circa 10 giorni dal deposito del ricorso sarà quindi necessario richiedere le copie del ricorso/richiesta nomina amministratore di sostegno e del decreto di fissazione udienza al fine di eseguire le comunicazioni del decreto e del ricorso come disposte dal Giudice Tutelare al beneficando, a cura del richiedente.

Il ricorrente dovrà inoltre spedire alle persone specificatamente indicate dal G.T.,  mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso che indichi la presentazione di ricorso volto alla nomina di amministratore di sostegno del beneficiario e la data di udienza, da esibire poi al giudice unitamente alla ricevuta di ritorno; in alternativa è possibile produrre la dichiarazione scritta e firmata di adesione al ricorso dei parenti accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento.

La cancelleria provvederà invece a dare comunicazione all’Ufficio del Pubblico Ministero.

All’udienza fissata, il/i richiedente/i e gli eventuali parenti o affini interessati e le cui informazioni possano essere rilevanti, dovranno comparire, all’orario indicato, davanti al giudice tutelare designato in Tribunale. Il giudice procederà ad assumere informazioni dai parenti presenti e ad ascoltare il beneficiario. Tali informazioni sono essenziali al fine di permettere l’emissione di un provvedimento quanto più possibile adeguato al caso di specie, evitando successive modifiche e integrazioni.

L’esame diretto del beneficiario da parte del giudice è sempre necessario per legge, anche per tenere conto delle sue esigenze e dei suoi bisogni.

All’esito, salvo il potere del giudice di disporre altri accertamenti istruttori di carattere medico, socio-ambientale, patrimoniale o altro, sarà emesso un decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno con nomina dell’amministratore, il quale dovrà comparire (egli soltanto) davanti al giudice per prestare il giuramento previsto dalla legge. Da quel momento sarà nel pieno possesso delle sue funzioni.

 

COSTI

La procedura di amministrazione di sostegno è esente da contributo unificato. I ricorso e le successive richieste/istanze, con esclusione del rendiconto annuale, sono soggette esclusivamente a:

  • Pagamento telematico del diritto di anticipazione forfettaria previsto dall’art. 30 D.P.R. 115/2002.
  • Diritti di Copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Allegati
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