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Messa alla prova e Lavori di pubblica utilità

NUOVO PORTALE LPU

Dall'ottobre 2024 è entrato in vigore il nuovo Portale per i Lavori di Pubblica Utilità, al fine di rendere più agevole la procedura di stipula delle convenzioni tra uffici giudiziari ed enti e di attivazione dei lavori di pubblica utilità per gli utenti. Da tale data ogni convenzione dovrà essere stipulata tramite il suddetto portale.

L'elenco completo delle convenzioni stipulate a livello locale e nazionale può essere reperito sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Associazioni ed enti interessati a stipulare la convenzione con il Tribunale di Vercelli per la messa alla prova o i lavori di pubblica utilità possono comunque contattare in orario d’ufficio la Segreteria della Presidenza del Tribunale (tel. 0161/282287) o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: tribunale.vercelli@giustizia.it.

L’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Vercelli può essere contattato per la redazione del programma al seguente indirizzo di posta elettronica: uepe.vercelli@giustizia.it 

Nuovo portale LPU

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Allegati

MESSA ALLA PROVA

La messa alla prova è stata introdotta con legge 28.4.2014 n. 67, in vigore dal 17.5.2014, ed è regolata dagli articoli da 168-bis a 168-quater del codice penale e dagli articoli da 464-bis a 464-novies, 657-bis del codice di procedura penale, 141-bis e 141-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Essa consiste in una modalità alternativa di conclusione del procedimento penale, che consente alla persona imputata o indagata di richiedere, per determinate tipologie di reato ed al fine di evitare la pronuncia di una sentenza di condanna, la sospensione del procedimento penale e l’ammissione ad un programma che prevede lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita, l’adempimento di determinate prescrizioni, il risarcimento del danno alla persona offesa o danneggiata dal reato, l’eliminazione o, se non possibile, l’attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

La messa alla prova può essere richiesta per i seguenti reati (consumati o tentati):

  1. reati puniti con la sola pena pecuniaria (multa per i delitti o ammenda per le contravvenzioni)
  2. reati puniti con pena detentiva (reclusione per i delitti o arresto per le contravvenzioni) non superiore nel massimo a quattro anni, anche se congiuntamente o alternativamente alla pena pecuniaria
  3. delitti previsti dall’art. 550 comma 2 codice procedura penale, i quali superano il limite massimo di pena di quattro anni di reclusione:
  • violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 comma 1 codice penale)
  • resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 codice penale)
  • oltraggio a magistrato in udienza aggravato (art. 343 comma 2 codice penale)
  • violazione di sigilli aggravata (art. 349 comma 2 codice penale)
  • rissa aggravata, esclusi i casi in cui dalla rissa derivino la morte oppure lesioni gravi o gravissime, cioè superiori a quaranta giorni di durata o comportanti danni permanenti all’integrità fisica dell’offeso (art. 588 comma 2 codice penale)
  • furto aggravato (artt. 624, 624 bis, 625 codice penale)
  • ricettazione (art. 648 codice penale).

Nel caso in cui un soggetto sia imputato o indagato per più reati e solo per taluni di essi la messa alla prova sia ammissibile, si ritiene che essa non possa essere concessa, in quanto ne deve conseguire la definizione totale, e non solo parziale, del procedimento penale. Neppure essa può essere concessa a colui che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (artt. 102 e seguenti codice penale) e nei casi in cui non sia possibile formulare previsione di astensione da altre condotte di reato (ad esempio nel caso in cui la persona imputata o indagata abbia già riportato condanne penali, in special modo se per reati analoghi a quello per il quale viene richiesta la messa alla prova).

La messa alla prova può essere concessa una sola volta e comporta l’affidamento della persona imputata o indagata al Servizio sociale per lo svolgimento di un programma avente ad oggetto: attività di volontariato di rilievo sociale, osservanza di prescrizioni con il Servizio sociale o con strutture sanitarie, osservanza di obblighi relativi al luogo di dimora ed alla libertà di movimento, divieti di frequentare determinati locali pubblici. Il programma di trattamento viene elaborato, previ gli accertamenti del caso, dall’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna, organo del Ministero della Giustizia) di Vercelli o da altro U.E.P.E. se il richiedente risiede o dimora abitualmente fuori dalla circoscrizione territoriale di competenza dell’U.E.P.E. di Vercelli. Il programma viene trasmesso al giudice competente.

La messa alla prova richiede di norma la prestazione di lavoro di pubblica utilità (l.p.u.) da svolgersi presso enti o associazioni pubbliche o private (Stato, Regioni, Province, Comuni, Aziende sanitarie, enti ed organizzazioni, anche internazionali, operanti in Italia nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria e del volontariato nei vari campi d’attività) che abbiano sottoscritto l’apposita convenzione con il Tribunale di Vercelli; l’elenco degli enti convenzionati è reperibile sul presente sito del Tribunale di Vercelli. Il l.p.u. consiste nella prestazione di attività non retribuita, che viene determinata secondo le disponibilità dell’ente, anche in base alla professionalità ed alle attitudini del richiedente e tenendo conto delle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute, nel limite massimo di otto ore giornaliere e per durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi. L’ente deve garantire l’assicurazione contro gli infortuni in favore del soggetto che svolge il l.p.u..

Profili processuali:

  • la richiesta di messa alla prova può essere presentata durante le indagini preliminari o con l’opposizione al decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari o dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato o all’udienza preliminare o, nel caso in cui l’udienza preliminare non sia prevista, all’udienza dibattimentale in fase introduttiva (cioè prima che si dia inizio al processo); a seconda della fase in cui la richiesta viene presentata, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento penale;
  • la richiesta è proposta oralmente o per iscritto dalla persona imputata o da un procuratore speciale, che di norma è il difensore cui sia attribuito dall’interessato tale potere; è obbligatorio il parere del pubblico ministero titolare del procedimento;
  • la richiesta deve contenere i dati necessari all’elaborazione del programma: dati anagrafici completi del richiedente, nomina del difensore, documentazione relativa al procedimento per il quale la richiesta viene effettuata, dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione se già acquisita, documentazione relativa a particolari condizioni del richiedente - quali ad esempio stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza o condizioni di salute che possano influire sullo svolgimento di determinate attività -, segnalazione di eventuale misura cautelare o esecuzione di pena in corso, documentazione relativa alla proposta di risarcimento in favore della persona offesa o danneggiata o alle altre modalità di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
  • la decisione è emessa dal giudice con ordinanza all’udienza cui vengono convocate le parti (pubblico ministero, imputato, difensore, persona offesa); il giudice, se non sussistono i presupposti per il proscioglimento dell’imputato, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova se ritiene che il programma di trattamento sia idoneo e che la persona imputata si asterrà da ulteriori reati; l’ordinanza che decide sulla richiesta, accogliendola o respingendola, può essere impugnata dalle parti con ricorso alla Corte di Cassazione; se la richiesta viene respinta, essa può comunque essere riproposta dinanzi al giudice del dibattimento;
  • la sospensione del procedimento inizia a decorrere dal momento in cui la persona interessata sottoscrive il verbale di messa alla prova e non può superare i seguenti termini:
  1. due anni se si procede per reati puniti con pena detentiva, anche se congiunta o alternativa alla pena pecuniaria
  2. un anno se si procede per reati puniti con la sola pena pecuniaria;
  • il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la sospensione del procedimento per la messa alla prova;
  • in caso di necessità le prescrizioni della messa alla prova possono essere modificate dal giudice dopo aver sentito la persona imputata ed il pubblico ministero;
  • l’esito positivo della messa alla prova determina l’estinzione del reato, la quale viene dichiarata dal giudice, previa acquisizione della relazione finale dell’U.E.P.E., con sentenza pronunciata in udienza con la partecipazione del pubblico ministero, del difensore, della persona imputata e della persona offesa; se sono previste sanzioni amministrative, esse vengono applicate dall’autorità amministrativa competente (ad esempio, la sospensione o la revoca della patente per il reato di guida in stato d’ebbrezza vengono applicate dal Prefetto e non dal giudice);
  • in caso di esito negativo della messa alla prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso e la richiesta non può più essere riproposta;
  • è prevista la revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova nei casi di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte ovvero nel caso di rifiuto di svolgere il lavoro di pubblica utilità; è causa di revoca anche la commissione durante la messa alla prova di un delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per il quale si sta procedendo; il giudice dispone la revoca in sede di udienza con la partecipazione delle parti; in tal caso il procedimento riprende il suo corso e la richiesta di messa alla prova non può più essere riproposta; l’ordinanza di revoca può essere impugnata con ricorso alla Corte di Cassazione;
  • in caso di esito negativo o di revoca della messa alla prova il periodo eseguito viene comunque detratto dalla pena cui la persona imputata sia condannata; tre giorni di prova sono equiparati ad un giorno di pena detentiva o a 250 euro di pena pecuniaria.

Va infine ricordato che la stipulazione delle convenzioni per la messa alla prova è normativamente distinta da quella relativa ai diversi casi del lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis Codice della Strada per i reati di guida in stato d’ebbrezza, rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico e guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope e dall’art. 73 comma 5-bis, d.P.R. n. 309/90 per reati in materia di sostanze stupefacenti che abbiano carattere di lieve entità.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Il lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, in sostituzione della pena irrogata.

L’attività di lavoro non retribuita viene svolta presso gli enti pubblici territoriali e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati attraverso apposite convenzioni stipulate dal Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, dal Presidente del Tribunale, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Nelle convenzioni sono indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa e le modalità di copertura assicurativa.

Il lavoro di pubblica utilità può avere come oggetto:

  • prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari
  • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche
  • prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali
  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia
  • altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

La sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa per i seguenti reati di competenza del Tribunale:

  • violazione della disciplina sugli stupefacenti, limitatamente all’ipotesi di lieve entità, qualora non debba essere concessa la sospensione condizionale della pena (’art. 73 c. 5 e 5 bis D.P.R. 309/90)
  • guida sotto l’influenza dell’alcool, purchè il conducente non abbia provocato un incidente stradale (art. 186 c. 6 Codice della Strada)
  • guida in stato di alterazione psico–fisica per uso di sostanze stupefacenti, purchè il conducente non abbia provocato un incidente stradale (art. 187 c. 8 bis Codice della Strada)

Per ottenere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, l’interessato deve prendere contatto con uno degli enti convenzionati e sottoscrivere una apposita lettera - contratto o una attestazione equivalente da sottoporre al Giudice.

Il Giudice, nel pronunziare la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), può disporre che la pena irrogata venga sostituita dal lavoro di pubblica utilità, indicando l’ente presso il quale il lavoro deve essere svolto.

La prestazione sostitutiva ha una durata corrispondente alla pena inflitta, in ragione di due ore di lavoro per ogni giorno di pena detentiva e per ogni € 250 o frazione di € 250 di pena pecuniaria.

L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della sanzione con il conseguente ripristino della pena che era stata sostituita.

Per i reati di guida sotto l’influenza di alcol e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti l’espletamento del lavoro di pubblica utilità determina i seguenti effetti premiali:

  • estinzione del reato
  • revoca della sanzione amministrativa della confisca del veicolo, qualora sia stata disposta con la sentenza (la confisca non viene disposta se il veicolo appartiene a persona estranea al reato)
  • riduzione alla metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida

Inoltre, con la Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) è stata introdotta la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, con la possibilità per il condannato di richiedere che la pena irrogata, non superiore a 3 anni di pena detentiva, sia convertita del lavoro di pubblica utilità sostituivo, il quale, se sussistono i presupposti per la sostituzione, si svolge con le modalità previste dall'art. 56-bis l. 689/1981.

Sito istituzionale Ministero della Giustizia

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