1) È possibile presentare domanda per svolgere un periodo di formazione presso il Tribunale di Udine secondo quanto previsto dall’art. 73 del decreto legge 21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9.8.2013, n° 98 (alla cui attenta lettura – nel testo successivamente modificato da altre leggi – si rimanda per gli ulteriori dettagli delle disposizioni qui di seguito riassunte).
Il tirocinio ha durata di 18 mesi e prevede l’affidamento del/la tirocinante ad un magistrato affidatario, che sarà assistito e coadiuvato dal/la tirocinante nello svolgimento delle sue funzioni e che sarà responsabile della cura e del controllo del percorso formativo. Nella domanda potrà essere dichiarata una preferenza ai fini dell’assegnazione, in particolare con riferimento al settore (civile, penale, lavoro) nel quale si desidera svolgere il tirocinio.
Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso, ma è prevista la possibilità di un apporto finanziario di terzi, anche mediante l’istituzione di borse di studio. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività (pratica forense o notarile, dottorato di ricerca, frequenza ai corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali) purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione (è richiesta l’effettiva presenza in tribunale per non meno di 20 ore settimanali).
Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
Il Ministero della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:
- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'inicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di prestazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.
L’esito positivo dello stage è considerato equivalente al periodo di un anno di tirocinio professionale ai fini dell’accesso alle professioni di avvocato e di notaio ed equivale ad un anno di frequenza ai corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali. A parità di merito, è titolo di preferenza in vari concorsi pubblici e per la nomina alle magistrature onorarie.
Maggiori informazioni con riferimento a questa tipologia di tirocinio sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero: Fare un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.
2) In alternativa, è possibile presentare domanda per svolgere un periodo di formazione presso il Tribunale secondo quanto previsto: dall’art. art. 41, comma 6, lett. b), della legge 31.12.2012 n°247, dal decreto del Ministero della Giustizia 17.3.2016, n°58, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 44 della medesima legge (anche in questo caso si rimanda all’attenta lettura delle disposizioni normative); dalla apposita convenzione conseguentemente stipulata tra il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli in data 14.11.2023; dall'art. 37 D.L. 98/20211, convertito in legge n° 111/2011.
Questo tirocinio ha una durata non superiore a 12 mesi e prevede l’affidamento del/la tirocinante ad un magistrato affidatario. Nella domanda potrà essere dichiarata una preferenza ai fini dell’assegnazione, in particolare con riferimento al settore (civile, penale, lavoro) nel quale si desidera svolgere il tirocinio.
L’esito positivo dello stage equivale al periodo di un anno di tirocinio professionale ai fini dell’accesso alla professione di avvocato e completa, quindi, la pratica forense della durata complessiva di 18 mesi.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA:
Ai fini del tirocinio di cui al punto 1): legittimati/e a proporre la domanda sono i/le laureati/e in giurisprudenza con voto di laurea non inferiore a 105/110 (o con media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo) che non abbiano compiuto i 30 anni di età.
Ai fini del tirocinio di cui al punto 2): legittimati/e a proporre la domanda sono i/le laureati/e iscritti/e nel registro dei praticanti avvocati di Vercelli, previsto dall’articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che abbiano già svolto un semestre di pratica professionale presso uno studio legale (è ammessa la presentazione della domanda anche in anticipo rispetto al completamento di tale periodo, al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità tra semestre di pratica presso l’avvocato e 12 mesi di tirocinio in tribunale). Per la partecipazione al tirocinio non è richiesto un particolare voto di laurea.
DOVE PRESENTARE RICHIESTA:
Ai fini del tirocinio di cui al punto 1): la domanda va proposta in via telematica presso l'indirizzo https://tirociniformativi.giustizia.it.
Ai fini del tirocinio di cui al punto 2): la domanda va proposta al Presidente del Tribunale e depositata presso la Segreteria della Presidenza, I piano, stanza n. 37
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BORSA DI STUDIO DI CUI ALL’ART. 73 CO. 8 BIS, 8 TER DEL D.L. 21.06.2013 n. 69, MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA, PER I TIROCINI FORMATIVI SVOLTI NEL 2024.
Con riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di borsa di studio di cui all’art. 73 co. 8 bis, 8 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, si prega di prendere visione della apposita comunicazione, sul sito www.giustizia.it, nella sezione concorsi, esami, relazioni, alla voce TIROCINANTI uffici giudiziari ex art. 73 D.L. 69/2013 nonché consultare la prima pagina della piattaforma informatica “tirocini formativi”.
Si allega circolare relativa alle modalità di presentazione delle domande di borsa di studio, ex art. 73, comma 8 bis, 8 ter del D.L. 21/06/2013, N. 69, per i tirocini formativi svolti nell'anno 2024.