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Settore Civile

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 115/2002

CHI PUO'RICHIEDERLO

Può richiedere l'ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01.

Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Il Consiglio dell'Ordine, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilità.
In caso di accoglimento provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all'interessato, al Giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilita, la domanda puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio.

COSTI

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.

TEMPI

Entro 10 giorni da quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell'Ordine provvede sulla domanda.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

In caso di rigetto l'interessato o il Difensore possono proporre opposizione (entro 20 giorni dalla notifica)..Il provvedimento che decide sull'opposizione verrà comunicato alle parti entro 10 giorni, a cura della cancelleria.
Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione, nei 20 giorni successivi alla notifica, può essere proposto ricorso per Cassazione.
Il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

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